Graduatorie ATA terza fascia: è valutabile il servizio prestato in qualità di LSU e LPU?

08 marzo 2021 PERSONALE ATA

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con  lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).  

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della  scuola statale.  

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non  determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del  D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .  

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA.